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L’arte è fondamentale per lo sviluppo emozionale ed estetico della popolazione; l’Italia, che è nota come il Paese faro per l’arte nel Mondo, deve oggi essere in grado di presentare in ogni suo spazio pubblico, opere d’arte in grado di suscitare una forte emozione estetica a tutti coloro i quali vivono la realtà cittadina, siano loro residenti, occasionali avventori, ed anche turisti.\nL’attuale legge è fortemente limitativa, in quanto la sua interpretazione letterale è viziata dalla locuzione “edifici pubblici”; mediante la proposta modifica di legge, si vuole chiarire l’intento che ha mosso il legislatore sin dal dopoguerra, il quale intendeva incentivare anche la grande capacità artistica degli italiani, obbligando gli Enti Pubblici a destinare il 2% dell’importo degli appalti all’abbellimento dei siti ove venivano realizzate opere pubbliche.\nIn questo solco si inserisce pertanto la nostra proposta di modifica di legge.\n","descrizioneBreve":"Questa proposta di legge di iniziativa 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seguenti modificazioni:\\n\\na) Il titolo della “LEGGE 29 LUGLIO 1949 N. 717 NORME PER L’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI” è sostituito dal seguente:\\n\\nLEGGE 29 LUGLIO 1949 N. 717 NORME PER L’ARTE NELLE OPERE PUBBLICHE\\n\\nb) l’art. 1 è sostituito dal seguente:\\n\\nLe Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni, le società partecipate dalle predette Amministrazioni, e tutti gli altri Enti Pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, alla ristrutturazione ovvero riqualificazione di edifici pubblici e spazi pubblici preesistenti, alla realizzazione di rotatorie ed aree verdi attrezzate, devono destinare all’abbellimento di esse, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali”:\\n- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;\\n- un per cento per gli importi pari o superiori a cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;\\n- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.\\nSono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.\\nI progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.\\nNei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.\\nA formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.\\nQualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di 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