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COSTITUZIONE ITALIANA
TESTO VIGENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 11 FEBBRAIO 2022, N. 1
Senato della Repubblica
BIBLIOTECA ITALIA
Senato della Repubblica
La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana
aggiornato alla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022)
In IV di copertina la frase di Enrico De Nicola è tratta
dal cinegiornale dell’Istituto Luce
Vita della Repubblica, la Costituzione entra in vigore
(La settimana Incom, n. 111, 9 gennaio 1948)
Supervisione e coordinamento del Segretariato generale del Senato della Repubblica
Edizione a cura dell’Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato
Stampa a cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale del Senato
Le pubblicazioni del Senato sono disponibili
gratuitamente online in formato elettronico
www.senato.it/pubblicazioni
La versione a stampa, ove disponibile, può essere richiesta
al Centro di In-Form@zione – Libreria multimediale
Via della Maddalena 27, 00186 Roma
libreria@senato.it
© Senato della Repubblica 2022 – stampa marzo 2022
INDICE
Princı̀pi fondamentali (artt. 1-12) . . . . . .
Pag.
8
TITOLO III – Rapporti civili (artt. 13-28).
»
13
TITOLO III – Rapporti etico-sociali (artt.
29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19
TITOLO III – Rapporti economici (artt.
35-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21
TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)
»
27
TITOLO III – Il Parlamento . . . . . . . . . . . .
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30
Sezione II – Le Camere (artt. 55-69) .
»
30
Sezione II – La formazione delle leggi
(artt. 70-82) . . . . . . . . . . .
»
36
TITOLO III – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91) . . . . . . . .
»
43
PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
4
TITOLO III – Il Governo . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 48
Sezione III – Il Consiglio dei ministri
(artt. 92-96) . . . . . . . . . . .
»
48
Sezione III – La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98) . . . . . .
»
50
Sezione III – Gli organi ausiliari (artt.
99-100) . . . . . . . . . . . . . . .
»
51
TITOLO IV – La Magistratura . . . . . . . . . .
»
52
Sezione II – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110) . . . . .
»
52
Sezione II – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113) . . . .
»
56
TITOLO VI – Le Regioni, le Provincie, i
Comuni (artt. 114-133) . . . .
»
59
TITOLO VI – Garanzie costituzionali . . . .
»
77
Sezione II – La Corte costituzionale
(artt. 134-137) . . . . . . . . .
»
77
Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139) . . . . .
»
80
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
»
82
L’Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata
eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata
prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV
disposizione transitoria della Costituzione.
Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all’Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello
Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni
per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946).
Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che
l’Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto termine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (l. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (l. cost. 17
giugno 1947, n. 2).
6
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA (*)
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente,
che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica italiana;
————————
(*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione
Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati
di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4
novembre 1991, n. 1: «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della
Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell’articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22
novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni»
(G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento
dei princı̀pi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione»
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione
Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati
e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre
2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell’articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre
2007, n. 1: «Modifica dell’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007); 20 aprile
2012, n. 1: «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012); 19 ottobre 2020, n. 1: «Modifiche agli articoli 56, 57, e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari» (G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020); 18 ottobre 2021,
n. 1: «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato
per l’elezione del Senato della Repubblica» (G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021);
11 febbraio 2022, n. 1: «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in
materia di tutela dell’ambiente» (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022).
—————————
NOTA. – I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indicano gli articoli della Costituzione correlati.
8
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV]
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche
[22], di condizioni personali e sociali.
9
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i princı̀pi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].
10
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge [19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. (1)
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future genera————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1 («Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell’ambiente») (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).
11
zioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici [26]. (1)
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
————————
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).
12
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
13
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell’autorità giudiziaria
[1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge
[253].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
[273].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
14
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale [13, 1117].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [1201, XIII2].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge [354].
15
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,
39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d’una associazione od istituzione non possono
16
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19].
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
17
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102].
Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [132].
18
Art. 26. (1)
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici [104].
Art. 27. (2)
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato [134].
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, se————————
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1
(«Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione
della pena di morte») (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).
19
condo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici [972].
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
20
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
21
trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale
dei lavoratori.
22
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
23
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera [18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
24
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41. (1)
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali e ambientali [43].
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
[44, 472].
————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1 («Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell’ambiente») (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).
25
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà
[422, 3].
26
La legge dispone provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
27
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48. (1)
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58,
712, 751, 3, 1382, XIII1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII2, XIII1].
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo de————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000,
n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione
della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennaio 2000).
28
mocratico a determinare la politica nazionale [18,
983, XII1].
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Art. 51. (1)
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044,
106, 1351, 2, 6]. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro.
————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003,
n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 134
del 12 giugno 2003).
29
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività [1192].
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
30
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I. – Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [632,
642, 3] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044, 1351, 7].
Art. 56. (1)
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
————————
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963); 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e
senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del
24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari») (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).
L’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020 ha stabilito
altresı̀ che le modifiche all’articolo 56 della Costituzione «si applicano a
decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione
delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni
dalla predetta data di entrata in vigore».
31
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art. 57. (1)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
————————
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali: 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni
agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964); 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (Gazz. Uff.
n. 19 del 24 gennaio 2001); 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari») (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).
L’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020 ha altresı̀
stabilito che le modifiche all’articolo 57 della Costituzione «si applicano
a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione
delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni
dalla predetta data di entrata in vigore».
32
Il numero dei senatori elettivi è di duecento,
quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può
avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58. (1)
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59. (2)
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scien————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2021,
n. 1 («Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato
per l’elezione del Senato della Repubblica») (Gazz. Uff. n. 251 del 20 ottobre 2021).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 19 ottobre 2020,
n. 1 («Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia
di riduzione del numero dei parlamentari») (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020).
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tifico, artistico e letterario. Il numero complessivo
dei senatori in carica nominati dal Presidente
della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Art. 60. (1)
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88].
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni [873].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o
————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963,
n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
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del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti [772].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [552], il Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [552] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale
[641, 732, 791, 833, 902, 1381, 3].
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
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Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore [842, 1047, 1222, 1356].
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. (1)
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti pri————————
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993,
n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 256
del 30 ottobre 1993).
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vato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge.
SEZIONE II. – La formazione delle leggi [117].
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo
[874], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [993, 1212].
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresı̀ stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione
di bilanci e consuntivi [81].
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Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dalla approvazione